formazione

La possibilità di usufruire dei giorni di formazione spetta anche al docente in qualità di formatore? Cosa prevede la norma?

Condividiamo l’articolo di www.orizzontescuola.it che risponde alla domanda di un docente.

La formazione è un diritto

L’art. 64 (CCNL 2007, confermato dal nuovo Contratto per tutto quanto non previsto) dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.

 

Quanti giorni di permesso come formazione e come formatore

L’art. 64 si divide in due commi:

  • il comma 3 che riguarda i corsi di formazione organizzati dall’amministrazione centrale o periferica o dalle istituzioni scolastiche, per la cui partecipazione il personale è considerato in servizio a tutti gli effetti, con rimborso delle spese di viaggio se essi si svolgono fuori sede.
  • il comma 5 che prevede invece i 5 gg. di permesso per i quali non è prescritto che possano essere fruiti solo se i corsi siano organizzati dall’amministrazione.

Inoltre lo stesso diritto dei 5 giorni a titolo di formazione spetta agli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche per partecipare ad attività musicali ed artistiche ed è esteso anche per la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento in qualità di formatore, esperto o animatore.

Conclusioni

C’è quindi la possibilità di fruire dei 5 gg. anche come formatore. Ovviamente i 5 giorni si intendono complessivi tra formazione e formatore.

Si ricorda inoltre che la norma non pone vincoli sulla tipologia di corsi a cui riferirsi così come non ci sono vincoli quando ci riferisce alla attività di formatore, previa ovviamente dimostrazione alla scuola dell’attività svolta in tale veste.