SMART WORKING e SICUREZZA SUL LAVORO

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in tema di sicurezza sul lavoro per lo smart working?

Negli ultimi due mesi si sono alternati interventi legislativi e normativi che hanno incalzato le aziende e i professionisti che operano nell’ambito della sicurezza sul lavoro sul tema delle garanzie della salute e sicurezza del lavoratore che esegue il proprio lavoro in modalità di lavoro agile (meglio conosciuto come smart working).

Con la sentenza  n. 45808 del 5 ottobre 2017 la Corte di Cassazione ha voluto sottolineare che ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di luogo di lavoro, a condizione che ivi sia ospitato almeno un posto di lavoro o esso sia accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

Viene in questo modo richiamata la responsabilità del datore di lavoro ad elaborare una preliminare valutazione dei rischi e ad occuparsi della formazione e informazione dei lavoratori che svolgono la propria prestazione di lavoro in modalità di smart working.

La circolare INAIL

L’INAIL, che da anni si occupa della diffusione della cultura della formazione in tema di sicurezza sul lavoro con la pubblicazione di bandi che si incaricano di erogare incentivi finanziari per l’organizzazione di apposite iniziative formative, è intervenuto con la circolare n.48 del 2 novembre 2017.

Nel paragrafo che ha come titolo Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, viene evidenziato come a garanzia della salute e sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile , il datore di lavoro consegni al lavoratore stesso e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

In tema di formazione sulla sicurezza sul lavoro per i lavoratori in smart working, l’INAIL si riallaccia ai contenuti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 assunto dall’accordo stato regioni del 7 luglio 2016 che ha esteso la possibilità di utilizzare l’e-learning per la formazione generale e specifica dei lavoratori.

Infine l’INAIL ricorda che il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità di lavoro agile è comunque tenuto (…)  a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

Una giusta tutela per lo smart working

Vista la crescita dell’utilizzo dello smart working a cui abbiamo assistito negli ultimi anni e la possibilità che, trovandosi a lavorare in parte nei locali aziendali e in parte all’esterno (senza una postazione fissa), si possa incappare in una sottovalutazione dei rischi connessi alla salute e sicurezza sul lavoro, gli interventi della Corte di Cassazione e dell’INAIL ci appaiono particolarmente opportuni

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